Accertamento Molestie
Investigazioni su stalking, molestie e atti persecutori
L’Agenzia Investigativa Patti Investigazioni esegue approfondite indagini su casi di stalking, molestie e atti di persecuzione, comprovando circostanze e modalità con cui l’azione persecutoria è perpetrata, dando volto e identità dell’autore.
L’attività di accertamento e di identificazione si concentra, grazie a precisi protocolli d’intervento, su tutti quei comportamenti reiterati messi in atto dal “persecutore”, quali pedinamenti, appostamenti, telefonate, comunicazioni verbali, scritte e altri atti d’intrusione e di molestia della vita privata altrui, a danno della serenità, sicurezza ed equilibrio psicologico della vittima e dei suoi cari.
La finalità dell’indagine è pertanto diretta all’ottenimento di prove certe e riscontri oggettivi necessari per avviare un’immediata protezione della vittima e consentire una pronta repressione del reato da parte dell’autorità giudiziaria.
Se ritieni di essere vittima di tali odiose condotte e porti al riparo da potenziali pericoli, non esitare oltre, l’agenzia investigativa Patti Investigazioni di Brescia ti fornirà tutto il supporto necessario per riacquisire la serenità perduta.
Ricordiamo che porre in essere tali condotte si configura un reato penale a tutti gli effetti di legge. A giusta percezione, si riporta testualmente quanto l’art. 612 bis del Codice penale (reato di stalking) sancisce:
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”